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Reggio, quote di contribuzione al servizio mensa. Gli importi a carico dell’utenza suddivisi per fasce ISEE 

Redazione

Il settore “Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate” del Comune di Reggio Calabria, rende noto che, con delibera n. 26 del 19 febbraio scorso, la Giunta comunale – con riferimento alle quote di contribuzione al servizio mensa – ha provveduto a confermare le fasce ISEE già in uso, riparametrandole al maggior costo unitario del pasto. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara esperita per l’affidamento del servizio.

Infatti, con determina dirigenziale n. 5544 del 20 novembre 2023, il Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate”, diretto da Gerolama Daniela Roschetti, all’esito della procedura di gara, ha affidato il servizio di refezione scolastica relativo agli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 all’operatore economico risultato aggiudicatario, per il prezzo unitario di € 4,79 a pasto, oltre Iva al 4%.

Alla luce di ciò, le quote di contribuzione al servizio per l’anno 2024 saranno le seguenti:

  • Fascia A (Isee non superiore a 1.500 €): esenzione totale
  • Fascia B (Isee superiore a 1.500 € e fino a 3.000 €): € 1,51
  • Fascia C (Isee superiore a 3.000 € e fino a 6.000 €): € 2,29
  • Fascia D (Isee superiore a 6.000 € e fino a 12.000 €): € 2,89
  • Fascia E (Isee superiore a 12.000 € e fino a 18.000€): € 3,61
  • Fascia F (Isee superiore a 18.000 €): € 4,79

Come si può evincere, dunque, il costo unitario del singolo pasto passa da € 3,98 a € 4,79 (oltre Iva al 4%). Da qui la necessità di riparametrare la quota di contribuzione dell’utenza, finanziando parte della maggiore spesa sostenuta.

Con la medesima delibera (n. 26 del 19.02.2024) si è precisato altresì che le tariffe così determinate troveranno applicazione a far data dal primo gennaio 2024, atteso che esse sono relative all’esercizio finanziario 2024. A tal proposito, va ribadito che la normativa vigente in materia prevede che gli enti locali stabiliscano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detti provvedimenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine innanzi indicato – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

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