E’stata rinviata al prossimo 29 novembre l’udienza per il processo nei confronti dei presunti scafisti della Summer Love, l’imbarcazione che il 26 febbraio scorso è naufragata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro causando la morte di 94 persone, dei quali 35 bambini, oltre ad una decina di dispersi.
A giudizio con il rito ordinario ci sono un cittadino turco – Sami Fuat, di 50 anni – e due pakistani: Khalid Arslan, di 25 anni, e Ishaq Hassnan, di 22 anni.
Sono accusati di naufragio colposo, favoreggiamento all’immigrazione clandestina e morte in conseguenza di altro reato. Il quarto presunti scafista, Ufuk Gun, turco di 28 anni ha scelto il giudizio con rito abbreviato e sarà giudicato, per gli stessi capi di imputazione, il 29 novembre dal gup del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto.
Il collegio penale del Tribunale di Crotone, presieduto dal giudice Edoardo D’Ambrosio, ha deciso il rinvio per poter esaminare la richiesta di estromissione dal processo avanzata dal Fondo garanzia vittime della strada che era stato citato nella precedente udienza come responsabile civile.
Il Fondo di garanzia è istituito presso la Consap ed ha come scopo quello di coprire i risarcimenti alle vittime anche per incidenti nautici di imbarcazioni che hanno obbligo di assicurazione.
In avvio di udienza il Fondo – che è rappresentato dall’avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ma in aula era presente l’avvocato Francesco Colotti – si è regolarmente costituito ma si è opposto alla citazione sostenendo che il natante naufragato non era stato utilizzato per diporto, né adibito a trasporto pubblico e per questo motivo non può essere assoggettato al codice delle assicurazioni che regola anche l’intervento del fondo garanzia per le vittime della strada.
Alla richiesta di esclusione si sono opposti gli avvocati di parte civile.
Per tutti i legali di parte civile, in aula, ha parlato l’avvocato Francesco Verri. “Credo che lo Stato – ha sostenuto Verri – dovrebbe assumere una posizione diametralmente opposta, dovrebbe costituirsi ed assumersi le sue responsabilità perché quel natante, non assicurato, ha potuto liberamente navigare nelle nostre acque finché non è naufragato su quella secca.
Lo Stato doveva fare rispettare la legge, cosa che non ha fatto. Lo Stato però ha obblighi solidaristici e quindi ha precisi doveri.
Per questo ha istituito il fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali o nautici. Il fatto che l’imbarcazione fosse destinata al traffico di esseri umani non esclude l’intervento del Fondo di garanzia, la normativa che concede il fondo non si applica solo al fatto colposo ma anche al fatto colposo che deriva da una condotta dolosa”. L’avvocato Barbara Ventura che aveva presentato la richiesta di citare nel giudizio anche il Fondo garanzia vittime della strada, a margine dell’udienza ha sottolineato che “non ci si può soffermare ad interpretazione letterale delle norma. Non ci sono precedenti.
Riteniamo che ci siano tutti i presupposti affinché il fondo di garanzia e la compagnia designata possano essere parte di questo giudizio perché lo Stato poteva intervenire e non lo ha fatto. C’è copiosa giurisprudenza che ci dice che il fondo interviene anche in ipotesi di incidenti dolosi per cui non comprendiamo questa richiesta di esclusione dal procedimento”.