Nell’ambito di un piano predisposto dal Questore della Provincia di Crotone Renato
Panvino, al fine di contrastare e arginare comportamenti che possono incidere sulla sicurezza e la
pacifica convivenza dei cittadini, sono state adottate e proposte una serie di misure di prevenzione
personale su diversi soggetti responsabili di azioni illecite rilevanti, in occasione di manifestazioni
pubbliche, in contesti familiari ed a carico di appartenenti a sodalizi mafiosi.
L’efficace attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine
, in riferimento al trascorso mese di aprile, ha condotto all’emissione di cinque
provvedimenti di Daspo, uno dei quali irrogato ad un calciatore dilettante di
una squadra locale, un provvedimento di “ammonimento” nei confronti di
soggetto che si è reso autore di condotte violente in ambito domestico, nove
“avvisi orali”, intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla
legge e formulato al Tribunale del capoluogo del distretto tre proposte per
l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, nei confronti di altrettanti soggetti, portatori di pericolosità sociale
generica e qualificata, quest’ultima con particolare riferimento alla criminalità
organizzata anche di tipo mafioso.
In tale contesto, la medesima Autorità Giudiziaria ha emesso due decreti
di sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno della durata
rispettivamente di quattro e tre anni, nei confronti di altrettanti soggetti,
ritenuti organici ad associazione di tipo mafioso radicata su questo territorio,
accogliendo la relativa proposta precedentemente formulata dal Questore.
Attraverso la sorveglianza speciale,
l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un controllo sul
soggetto in relazione a tutte le prescrizioni che l’Autorità giudiziaria gli ha imposto con il
provvedimento al fine di vanificarne la pericolosità ed ostacolare, o comunque rendere disagevole,
il compimento di iniziative criminose. Quando la misura prevede anche l’obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, si tratta della più afflittiva delle misure di prevenzione
personali applicabili dall’Autorità giudiziaria, imposta nei casi in cui le altre misure di prevenzione
non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica. La severità della misura è giustificata
dal maggior livello di minaccia sociale attribuito al soggetto, da cui discende la necessità di adottare
un’ulteriore limitazione della sua libertà e un più stringente controllo ad opera delle Forze di
Polizia. Il destinatario, infatti, non può allontanarsi dal comune di residenza o di dimora.
Le misure adottate e proposte, rappresentano certamente il frutto della sinergica e costante
azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviata sia nel capoluogo che nella
provincia, prestando particolare attenzione e sensibilità all’attività di prevenzione nei riguardi delle
vittime vulnerabili in contesti familiari e affettivi, all’interno dei quali si consumano violenze di
tipo fisico, psichico ed economico.
Riassumendo, sono stati emesse e irrogate nr. 20 misure di prevenzione personale.